Barriere architettoniche: cosa sono, normativa e detrazioni

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Le barriere architettoniche sono rappresentate da tutti quegli ostacoli che rendono difficile il movimento a persone con una limitata capacità motoria. L’abbattimento di questi ostacoli è un tema ad oggi molto discusso, soprattutto nella progettazione degli spazi per rispettare i 3 criteri di adattabilità, visitabilità e accessibilità. Questi aspetti sono le fondamenta della normativa di riferimento sulle barriere architettoniche.

Vediamo in questo articolo cosa e quali sono le barriere architettoniche, la normativa di riferimento e le agevolazioni per l’eliminazione di questi ostacoli.

 

Cosa sono le barriere architettoniche

Con il termine barriere architettoniche si fa riferimento a qualsiasi ostacolo fisico che limita o impedisce alle persone con disabilità temporanee o permanenti di fruire degli spazi pubblici o privati. Una barriera architettonica che rappresenta un ostacolo per un individuo potrebbe non esserlo per un altro.

Le barriere architettoniche possono essere per esempio dei marciapiedi troppo stretti che impediscono il passaggio a una persona in sedia a rotelle o a un passeggino.

 

Quali sono le barriere architettoniche

Le principali barriere architettoniche sono rappresentate da una scala, un dislivello, un passaggio troppo stretto, l’assenza di segnaletica per i non vedenti o per i sordi. In particolare, la mancata segnalazione per i non vedenti, ipovedenti e i sordi viene chiamata “barriera percettiva” o “barriera senso-percettiva“.

Le barriere architettoniche possono essere suddivise in diverse tipologie:

  • Barriere urbane: presenti nelle strade e negli spazi pubblici (es. scale all’ingresso di un edificio).
  • Barriere interne: barriere all’interno di uno spazio chiuso (es. bagno a un piano superiore o inferiore accessibile solo tramite le scale).
  • Barriere di trasporto: impedire l’uso del trasporto pubblico. Ad esempio, l’assenza di ascensori in una stazione della metro.
  • Barriere d’uso: relative a oggetti difficili da usare, a causa della distanza o di limiti fisici.
  • Barriere di comunicazione: ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di comunicare o ricevere un messaggio, per esempio la mancanza di segnali luminosi per persone con problemi di udito o l’assenza di segnaletica braille per i non vedenti.

 

Barriere architettoniche: le normative di riferimento

La prima normativa italiana in tema di barriere architettoniche fu il D.P.R 384 del 1978, che prevedeva l’adeguamento di tutti gli edifici pubblici (come scuole, università, ospedali, municipi, stazioni ferroviarie, aeroporti) alle norme in esso indicate. Il decreto elencava una serie di requisiti, specificando ad esempio la larghezza di corridoi e passaggi, indicando già da allora che le porte per disabili dovessero “avere una luce netta minima di m 0,85 con dimensione media ottimale di 0,90 m.”.

Il D.P.R 384 del 1978 fu poi abrogato dall’art. 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, nel quale si indica come nuovo riferimento normativo il Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

In particolare, le barriere architettoniche sono regolate nella legge n° 13 del 9 gennaio 1989 che contiene i termini e le modalità per garantire l’accessibilità agli spazi, con particolari obblighi di applicazione a quelli pubblici. Questa legge è stata attuata con il D.M. n° 236 del giugno 1989, che contiene le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche“.

A livello Europeo ci sono normative specifiche (EN 8140 e EN 8141), mentre a livello comunitario la legge di riferimento è la Direttiva macchine 42/2006.

 

Norma Fa riferimento a:
D.P.R n. 384 del 27 aprile 1978

 

Regolamento a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti “barriere architettoniche” che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare in posizione agevolmente visibile, il simbolo di accessibilità.

 

Legge n. 13 del 9 gennaio 1989

 

Contiene le disposizioni del Ministro dei lavori pubblici per eliminare e favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, abitazioni private, locali privati aperti al pubblico, edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, o agevolata, e nei trasporti pubblici.

 

DM n. 236 del 14 giugno 1989

 

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

 

SN EN 81-40

 

Norma europea che contiene i requisiti di sicurezza relativi alla costruzione, fabbricazione, installazione, manutenzione e lo smontaggio di servoscala elettrici.

 

UNI EN 81-41:2011 (Norma Tecnica)

 

Norma europea che contiene le regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose. (in particolare, Parte 41: Piattaforme elevatrici verticali previste per l’uso da parte di persone con mobilità ridotta).

 

DIRETTIVA 2006/42/CE Norma europea (2006/42/CE) che entra nello specifico delle caratteristiche tecniche dei diversi meccanismi di ascensori ed elevatori.

 

Cosa si intende per abbattimento delle barriere architettoniche

Con il termine abbattimento delle barriere architettoniche si fa riferimento a tutti gli interventi volti a eliminare gli ostacoli che non permettono la completa mobilità a chiunque si trovi in una situazione di capacità motoria o sensoriale limitata per età o altro motivo.

L’abbattimento delle barriere architettoniche è un argomento che sta acquisendo sempre più importanza, in particolare negli spazi pubblici come ristoranti, negozi o musei. La presenza di ostacoli in questi luoghi va contro la normativa in quanto esclude i concetti di accessibilità e inclusività di tutte le persone.

Le soluzioni per eliminare le barriere architettoniche devono essere realizzate su misura per ogni singolo caso, ma ci sono alcuni elementi che non possono mancare:

  • Rampa di accesso: necessaria per superare i dislivelli, come i gradini all’ingresso di un edificio;
  • Servoscala con pedana, da installare sia all’interno sia all’esterno di un edificio;
  • Porte e passaggi: porte, corridoi e passaggi devono rispettare delle misure minime, per garantire il passaggio di persone con ridotta mobilità o con ausili (come una carrozzina)
  • Bagno invalidi: devono rispondere a determinati requisiti in termini di dimensioni e facilità di accesso (ad esempio, le porte devono essere dotate di una particolare maniglione antipanico e devono poter essere aperte anche dall’esterno, in caso di necessità)
  • Piattaforme elevatrici, per superare dislivelli fino a 3 metri
  • Ascensori per disabili, progettati specificatamente per le persone che si muovono su sedia a rotelle
  • Segnaletica per non vedenti e sordi: sono fondamentali tutti i segnali tattili sul piano di calpestio, mappe a rilievo, segnalatori acustici, ecc.

 

Abbattimento delle barriere architettoniche nei condomini

Le barriere architettoniche nei condomini sono un argomento ad oggi molto discusso: nella normativa del 1989 vengono regolati i termini e le modalità per garantire l’accessibilità in ambito condominiale, in particolare viene spiegato come richiedere le modifiche al fine di eliminare gli ostacoli presenti.

Per un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche, per esempio l’installazione di un ascensore, il condomino interessato deve presentare una richiesta scritta all’amministratore, il quale dovrà convocare un’assemblea condominiale entro 30 giorni dalla richiesta. In questa richiesta scritta deve essere specificato l’intervento e le modalità di esecuzione. Per procedere con i lavori e fare in modo che le spese vengano suddivise tra tutti i condomini è necessario raggiungere il quorum. Qualora non si dovesse raggiungere alla prima assemblea, è possibile richiedere una seconda convocazione.

Se entro tre mesi dalla richiesta dell’assemblea non viene approvato l’intervento, il condomino che ha fatto la richiesta può comunque procedere con l’abbattimento della barriera architettonica a sue spese, a patto ovviamente che rispetti dei limiti imposti dal Codice Civile, per esempio non alterare la sicurezza e il decoro dell’edificio.

 

Quando è obbligatorio l’abbattimento delle barriere architettoniche

L’abbattimento delle barriere architettoniche in ambito condominiale è un intervento obbligatorio nel momento in cui vengono fatti lavori di ristrutturazione. L’obbligo è valido anche se la costruzione dell’edificio risale a prima del 1989, data di entrata in vigore dell’attuale normativa sulle barriere architettoniche.

 

Agevolazioni fiscali per le barriere architettoniche

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono un abbattimento delle barriere architettoniche, come l’installazione di ascensori e montascale, sono soggetti a una detrazione Irpef del 75% (Bonus barriere architettoniche). Rientrano in questa categoria anche tutti gli interventi che utilizzano la robotica e ogni forma tecnologica per favorire la mobilità delle persone (art. 3 comma 3 legge n. 104/1992).

Fino al 31 dicembre 2024 è possibile usufruire anche del Bonus Ristrutturazione 50%, su un importo massimo di 96.000 euro, per tutti gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti. Rientrano in questa detrazione anche i lavori di robotica finalizzati a migliorare la mobilità interna o esterna. Con il Bonus 50% la detrazione viene restituita in 10 anni con 10 quote annuali di pari importo.

La Legge di Bilancio ha inoltre esteso la possibilità di usufruire del Superbonus 110% per gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno e all’esterno di un’abitazione. Per poter richiedere questa agevolazione bisogna effettuare almeno uno di questi interventi: isolamento termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Inoltre, si applica questa detrazione solo quando non è possibile accedere alla detrazione del 75% o quando, oltre all’eliminazione degli ostacoli, si effettuano altri lavori di ristrutturazione che rientrano nel Superbonus.

 

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