Detrazioni fiscali inferriate 2024 e applicazione IVA

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La nuova legge di bilancio 2024 ha prorogato i bonus riguardanti i lavori in casa. Sono quindi state riconfermate tutte le agevolazioni del 2020, che vi riassumiamo nel dettaglio in questo articolo.

Bonus Casa 2024 attivi: per tutto il 2024 i cittadini Italiani possono utilizzare i bonus ristrutturazione (uno dei più utilizzati) per i lavori in casa, l’Ecobonus per la riqualificazione energetica e il sisma bonus per la riduzione del rischio sismico. Sono stati riconfermati anche il bonus mobili per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici e il bonus verde per il rifacimento dei giardini e terrazzi. Sono stati prorogati anche bonus caldaia e stufa a pellet, con risparmi pari al 50% della spesa effettuata. Vediamo nel dettaglio come la detrazione si applica a tutti i modelli di inferriate per finestre, i documenti necessari e tutto quello che occorre sapere per accedere alle agevolazioni fiscali.

Come portare in detrazione le grate di sicurezza

Il bonus per lavori di ristrutturazione, che comprende tra l’altro l’acquisto e la sostituzione delle inferriate di sicurezza, è uno degli incentivi legati alla casa di maggiore successo. È stato riconfermato dalla legge di bilancio 2024 e permette di detrarre il 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 96.000 euro per singola unità immobiliare. È semplice effettuare la detrazione fiscale ai fini IRPEF, è sufficiente compilare il modulo “dichiarazione dei redditi 730” indicando la cifra del totale pagato con bonifico apposito per detrazione lavori di ristrutturazione (comprende la fornitura, la posa e l’IVA). Per questa cifra sarà possibile detrarre il 50%, la legge prevede un rimborso annuo per 10 anni. Il rimborso annuo è pari al 10% dell’importo detraibile.

Come pagare i lavori per ottenere le detrazioni

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

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Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità. Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.

Come fare un bonifico per la detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione

È possibile emettere il bonifico apposito per le detrazioni attraverso l’utilizzo del portale della propria banca, la maggior parte delle banche oggi lo permette, si può anche effettuare il bonifico allo sportello della propria banca. Viene chiamato bonifico parlante perché riporta il mittente e il beneficiario, soprattutto il numero di fattura al quale si riferisce e la causale “RISTRUTTURAZIONE”.

Si consiglia di prestare molta attenzione durante la compilazione, qualsiasi inesattezza o imprecisione potrebbe causare la perdita delle detrazioni. Sono capitati più casi in cui, pur avendo diritto ai bonus, a causa degli errori di compilazione le agevolazioni fiscali sono state perse.

Il bonifico per lavori di ristrutturazione scrivendo i dati qui di seguito riportati:

  • Causale del bonifico: Bonifico per detrazioni previste dall’art. 16-bis del Dpr 917/1986. Consigliamo di riportare il numero di fattura, in modo da indicare il riferimento specifico.
  • Codice Fiscale del richiedente: vanno indicati i nomi di tutti proprietari della singola proprietà.
  • Nome azienda che effettua i lavori con partita IVA e codice fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che il bonus fiscale non può essere utilizzato se i dati riportati nel bonifico parlante non sono corretti. Il bonifico parlante è l’unico strumento di pagamento consentito che consente di accedere alle detrazioni, chi paga con assegno o carta di credito non potrà usufruire dei benefici fiscali. È importantissimo e fondamentale conservare la contabile del bonifico, infatti questa ricevuta è un documento importante da consegnare a chi ci compilerà il modulo 730, utile soprattutto in caso di controllo incrociato.

Chi può usufruire delle agevolazioni fiscali per le grate di sicurezza

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la

detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:

  • è stato immesso nel possesso dell’immobile
  • esegue gli interventi a proprio carico
  • è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Cosa fare per ottenere le detrazioni fiscali inferriate

Per richiedere le detrazioni fiscali le cose si sono semplificate e non poco. È infatti sufficiente indicare nel modulo 730 dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile, la tipologia di detrazione, gli importi e i dati a completare la richiesta.

I documenti da conservare in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate 

I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011. In particolare, oltre alla ricevuta del bonifico, sono tenuti a conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione necessaria, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Inoltre, il contribuente deve essere in possesso di:

  • domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

In quali casi si possono perdere le agevolazioni

Le detrazioni non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:

  • non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria;
  • il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).
    In merito a questo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all’agevolazione se, per errore, ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%. Per usufruire dell’agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa;
  • non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
  • non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
  • le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
  • sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. In caso si verifichino queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme.

 

Aliquota IVA da applicare in fattura per le grate

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 15/E del 12 luglio 2018 la Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha fornito una norma di interpretazione autentica in merito ai beni significativi, legando l’aliquota IVA all’autonomia funzionale delle componenti staccate rispetto ai beni significativi indicati nel D.M.29 dicembre 1999.

Le grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di terzi sono soggette all’aliquota del 10%.

(fonte: Guida ristrutturazioni edilizie luglio 2019)

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2 Commenti su “Detrazioni fiscali inferriate 2024 e applicazione IVA”

    • Alessandra Alessi

      12 Marzo 2021 alle ore 23:11


      Complimenti!! Davvero un articolo utile,,esaustivo, chiaro, preciso!!!
      Alessandra

      Rispondi
    • Tiziana

      17 Febbraio 2022 alle ore 8:36


      Buongiorno, bell’articolo, grazie per le utili informazioni.
      Chiedo solamente una conferma: lo sconto in fattura e la cessione del credito per l’acquisto delle grate di sicurezza non sono possibili se non parte di un intervento più grande rispetto alla sola sostituzione di infissi e grate di sicurezza? Si può procedere solamente con la detrazione in 10 anni, anche se chi lo richiede ha più di 80 anni?
      Grazie mille

      Rispondi

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